Sezze si prepara al riequilibrio; ecco cosa significa
Il Comune di Sezze si prepara ad adottare un piano di riequilibrio finanziario. Nel prossimo consiglio comunale fissato per il prossimo 16 agosto, la maggioranza guidata dal sindaco Lidano Lucidi voterà infatti l’adozione di un piano mirato nel tentativo di “ricucire” il disavanzo economico finanziario evidenziato a livello di casse comunali.
Come avviene da anni e come avviene in tanti altri comuni, Sezze ha una carenza sistematica nell’incassare i tributi. Tra evasione ed elusione fiscale, la differenza tra entrate previste e entrate reali, si crea appunto un buco finanziario che deve essere ripianato. A questo scompenso tra entrate previste ed entrate reali, si aggiungono poi debiti contratti dall’Ente imprevisti (debiti fuori bilancio) e debiti derivati da contenziosi (vedi il caso Anfiteatro).
Ovviamente il piano di riequilibrio, porterà all’adozione dei provvedimenti severi, che vanno dalla ricerca degli evasori, a piani di rientro pilotato per gli elusori accertati, fino alla riduzione delle spese e l’aumento delle tasse.
Il piano di riequilibrio è sottoposto ad un giudizio e non eclude, automaticamente, il dissesto finanziario di cui può costituire un primo passaggio.
Cos’è il riequilibrio di bilancio
Il piano di riequilibrio è previsto dal Testo unico degli enti locali ed è un piano di recupero delle situazioni di deficit del bilancio non solo causate dalla nuova contabilizzazione del fondo anticipazione liquidità ma anche da molteplici altre cause
Il piano di riequilibrio è quindi una misura per tentare il riassorbimento del disavanzo di amministrazione.
Spiega il TUEL: “I comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui altre misure non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”.
Differentemente dal dissesto, il piano di riequilibrio, è caratterizzato dalla possibilità di prosecuzione dell’attività degli amministratori e dalla facoltà di scegliere quali azioni percorrere per risanare la situazione.
L’iter di adozione del piano
Il piano di riequilibrio prevede una procedura di “approvazione” doppia: viene prima adottato e poi approvato.
Con la prima deliberazione del Consiglio si procede ad una dichiarazione implicita di sussistenza di uno “stato” di dissesto.
La deliberazione di adozione procedura di riequilibrio finanziario pluriennale viene trasmessa, entro 5 giorni, alla Corte dei conti e al Ministero dell’Interno.
Una seconda deliberazione, adottata entro i 90 giorni, approva materialmente i contenuti del piano di riequilibrio.
In questo arco di tempo, le misure intraprese risultano sospese.
Il piano di riequilibrio, come il dissesto, presuppongono lo stato di insolvenza giuridico-finanziaria dell’ente locale.
Elementi imprescindibili di un piano di riequilibrio sono la revisione straordinaria dei residui;
la ricognizione complessiva dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali; una modifica strutturale della propria finanza.
Il piano di riequilibrio può prevedere un arco temporale massimo di 20 anni.
Le caratteristiche di un piano di riequilibrio
Rispetto al dissesto finanziario, innanzitutto il riequilibrio permette di mantenere in vigore gli organi comunali eletti (sindaco, assessori e consiglio comunale).
Il Piano di riequilibrio consente inoltre:
– di procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese d’investimento in deroga ai limiti previsti dal Tuel;
– di procedere all’assunzione di mutui in deroga per effettuare investimenti per progetti/interventi che garantiscono risparmi di gestione e funzionali agli obiettivi del Piano;
– di rateizzare con l’Agenzia delle Entrate dei carichi pendenti,
– di accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali
Svantaggi del dissesto
Il dissesto finanziario parte dal presupposto che l’ente locale non è più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili
L’adozione del dissesto è conseguente alla valutazione di inapplicabilità del piano di riequilibrio; non può quindi costituire automaticamente la “prima scelta”.
La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario, adottata dal Consiglio, non è revocabile.
Alla deliberazione è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria, e si consiglia anche quella del Responsabile dei Servizi Finanziari, che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
Con la dichiarazione di dissesto da parte dell’ente locale si procede alla nomina dell’organo straordinario di liquidazione e di un’amministrazione straordinaria che sostituisce la componente politica eletta con un tecnico nominato da soggetti terzi.
La dichiarazione di dissesto comporta una serie di conseguenze negative anche sulla gestione corrente e sulle scelte effettuabili da parte delle Amministrazioni come:
limiti alla contrazione nuovi mutui; limiti all’impegno delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili; l’aumento, nella misura massima consentita dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte e tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni.
La dichiarazione di dissesto comporta poi anche conseguenze negative sugli amministratori ed i dipendenti dell’ente
La scelta operativa tra piano di riequilibrio finanziario o dissesto non è arbitraria.
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Luca Morazzano
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